Saas service terms of sale

Section 2

1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI

Le presenti Condizioni di vendita del Servizio SaaS (di seguito “Condizioni Saas”) si applicano a tutti i Servizi identificati all’interno del sito internet www.regola1.it con il Codice Prodotto “R1 Cloud”. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni SaaS si applicano le Condizioni di Vendita Regola 1 – Sezione 1 ed in particolare le sezioni 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 da intendersi qui integralmente richiamate. 

Le presenti Condizioni SaaS e le Condizioni Generali di Vendita saranno applicabili anche ad eventuali e successivi aggiornamenti e sviluppi dei Servizi.

2 DATA DI ENTRATA IN VIGORE, DURATA 

2.1 Il presente Accordo e la validità dei Servizi entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione di email di conferma dell’ordine da parte di Regola 1 e rimarrà in vigore per una durata di 12 mesi. E’ escluso ogni rinnovo automatico del Servizio. 

2.2 Qualsiasi risoluzione o recesso da Servizio, fatta eccezione solo per una risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 10, è espressamente esclusa.

3 MODIFICHE UNILATERALI

REGOLA 1 avrà la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto e le modalità di erogazione del Servizio in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta (anche via e-mail o con l'ausilio di programmi informatici) al Cliente.

4 SAAS

4.1 Nell'ambito dei Servizi SaaS, REGOLA 1 fornirà al Cliente tutte le funzionalità di Controllo Accessi incluse nel sistema Cloud che consente al Cliente di gestire la registrazione delle presenze da remoto. I dati del servizio sono ospitati su un'infrastruttura ad alta disponibilità mediante accesso remoto via web alle funzioni SaaS e al relativo software.

4.2 REGOLA 1 si riserva il diritto (ma non l'obbligo) di mantenere periodicamente aggiornata l'infrastruttura hardware/software su cui sono ospitati i Servizi SaaS e/o di introdurre miglioramenti delle singole funzioni ("Aggiornamenti") o nuove funzionalità ("Sviluppo").

4.3 Nelle ipotesi di cui al punto 6 REGOLA 1 fornirà unicamente il Software in licenza rimanendo di esclusiva responsabilità del Cliente la gestione e la messa a disposizione del Servizio SaaS a terzi (di seguito “End User”) e la conservazione ed esecuzione dei backup. L’installazione dei SW viene eseguita dal personale tecnico di REGOLA 1 solo su sistemi operativi Windows. Sono esclusi gli interventi finalizzati all'aggiornamento dei SW (in via esemplificativa ma non esaustiva XAMPP) utilizzati da REGOLA 1 per installare JuniorWEB (e altri applicati) sul server del Cliente che potranno essere eseguiti da REGOLA 1 periodicamente a sua discrezione.

5. RIVENDITA DEI SERVIZI

5.1 Il Cliente potrà concedere in sublicenza, cedere o permetterne la fruizione in qualsiasi modo dei Servizi in favore degli End User ovvero di Clienti di quest’ultimo. In tal caso, il Cliente si impegna ed obbliga a far rispettare all’End User tutti i diritti di proprietà intellettuale di REGOLA 1 in relazione ai Servizi. Il Cliente si impegna a tenere REGOLA 1 indenne e manlevato a prima richiesta da qualsivoglia danno e/o responsabilità nei confronti di terzi derivante da una violazione dei predetti obblighi, anche da parte dell’End User.

5.2 In tali ipotesi REGOLA 1 sarà totalmente estranea al rapporto giuridico intercorrente tra il Cliente e l’End User, il quale sarà oggetto di un autonomo ed indipendente contratto tra il Cliente e l’End User. Pertanto è esclusa ogni attività di Consulenza o Assistenza Tecnica da parte di REGOLA 1 verso l’End User nonché qualsivoglia diritto e/o pretesa da parte dell’End User nei confronti di REGOLA 1.

6. SERVIZI DI ASSISTENZA

6.1 Nell'ambito dei Servizi di Assistenza, REGOLA 1 fornirà al Cliente l'assistenza tecnica al cliente in caso di malfunzionamenti e/o errori delle funzioni rese disponibili nell'ambito dei Servizi SaaS ed in particolare, ma non limitato a, l'assistenza telefonica o la risposta scritta alle richieste via e-mail in relazione ai workaround disponibili per evitare possibili errori di funzionamento e, ove possibile, fornirà le relative soluzioni al cliente.  

6.2 L'Assistenza sarà fornita esclusivamente attraverso l’apertura di un ticket mediante l’invio di una mail all’indirizzo assistenza@regola1.it fermo restando che, in ogni caso, ogni e qualsiasi assistenza sarà fornita a distanza e con espressa esclusione della presenza fisica dei rappresentanti di REGOLA 1 presso i locali del Cliente.

6.3 L'assistenza NON comprenderà alcun intervento in loco del tecnico. REGOLA 1 si riserva il diritto di applicare ogni necessaria verifica di sicurezza sull'identità degli operatori che richiedono il servizio di assistenza al fine di prevenire frodi ed accessi abusivi al sistema da parte di soggetti non autorizzati.

6.4 E’ onere del Cliente contattare il servizio di assistenza tecnica, verificare la disponibilità dei tecnici e fissare autonomamente l’appuntamento per l’effettuazione dei lavori. 

6.5 Nelle ipotesi di cui al punto 6 l’assistenza da parte di REGOLA 1 potrà essere fornita unicamente al Cliente rimanendo del tutto esclusa dal rapporto tra REGOLA 1 e il Cliente l’eventuale rapporto tra quest’ultimo e l’End User.

7 OBBLIGHI DEL CLIENTE

7.1 Al fine di consentire ad REGOLA 1 di fornire i Servizi, il Cliente si impegna a 

  • fornire ad REGOLA 1 tutte le informazioni necessarie per la fornitura dei servizi in modo tempestivo, e a rispondere alle richieste di chiarimento. 
  • dotarsi dell'hardware e della connettività adeguati per l'accesso ai Servizi;
  • assicurarsi che il proprio hardware, software ed ambiente di rete siano conformi alle specifiche del SaaS e/o ad ogni e qualsiasi richiesta di specifiche che REGOLA 1 possa ragionevolmente avanzare anche successivamente all'entrata in vigore del presente contratto;
  • REGOLA 1 fornirà al Cliente una email con un link di accesso al portale con le relative credenziali di accesso. E’ fatto obbligo al Cliente di conservare le credenziali di accesso con la massima riservatezza e diligenza, impegnandosi a non cederle e a non consentirne l'uso a terzi non espressamente autorizzati;
  • informare REGOLA 1, inviando senza indugio una specifica e-mail al contatto di supporto indicato al punto 1 del presente accordo, di qualsiasi variazione dei propri dati personali e dei propri recapiti, compreso l'indirizzo e-mail indicato al punto 1 del presente accordo o in ogni caso di sospetto o effettivo uso non autorizzato delle proprie credenziali o di qualsiasi altra violazione della sicurezza.

7.2 Il Cliente dichiara di essere l'unico ed esclusivo amministratore del Sistema su cui sarà installato il SaaS e come tale dichiara di essere l'unico responsabile della gestione dei dati e/o delle informazioni e/o dei contenuti che tratta nell'Infrastruttura virtuale, della loro sicurezza e salvataggio e dello svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l'integrità, impegnandosi, a tal fine, ad applicare a propria cura e spese idonee ed adeguate misure di sicurezza.

7.3 Il Cliente prende atto ed accetta che l'Assistenza di cui all'art. 6 del presente contratto potrà essere effettuata con diversi gradi di urgenza in base ai seguenti criteri: a) tipo di intervento richiesto; b) ordine di arrivo della richiesta di intervento; c) natura prioritaria della richiesta di intervento. Il Cliente si impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni richieste da REGOLA 1 al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione dell'intervento richiesto, riconoscendo di essere consapevole che REGOLA 1, con la fornitura dei servizi di assistenza, assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

8 INTERRUZIONE DEI SERVIZI

8.1 REGOLA 1 si riserva il diritto di sospendere i Servizi in qualsiasi momento, ogni qualvolta, a suo insindacabile giudizio, REGOLA 1 ritenga necessaria tale sospensione per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. In tal caso, REGOLA 1 si impegna a (i) limitare la durata della sospensione al tempo strettamente necessario per effettuare l'intervento, (ii) adottare tutti i mezzi necessari per ridurre il più possibile l'impatto della sospensione e (iii) dare al Cliente un preavviso, salvo che, per la natura dell'intervento, non sia possibile concedere tale preavviso.

8.2 Resta inteso che, in ogni caso di interruzione e/o sospensione dei Servizi, il periodo durante il quale i Servizi non sono resi disponibili sarà conteggiato nella durata del contratto.

9 RISOLUZIONE ANTICIPATA

9.1 REGOLA 1 potrà risolvere il contratto con effetto immediato in caso di inadempimento dell'altra parte ritenuto sufficientemente grave da non consentire la prosecuzione del contratto. In particolare, ma non a titolo limitativo, REGOLA 1 potrà risolvere il contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta in caso di:

  • Cessione dell'dispositivo connesso ai Servizi dal Cliente a terzi (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali società controllate e/o comunque collegate al Cliente).
  • Mancato rispetto delle condizioni di pagamento.
  • Violazione di uno qualsiasi dei termini e delle Condizioni SaaS.

9.2 Il Cliente rinuncia al diritto di sollevare obiezioni senza aver precedentemente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile.

10 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 In caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, REGOLA 1 cesserà immediatamente e definitivamente di fornire i Servizi ed il Cliente cesserà di fare qualsiasi uso dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i prodotti e/o servizi (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le soluzioni software) incorporati nei Servizi e/o forniti al Cliente in relazione ai Servizi, fatto salvo unicamente quanto previsto al successivo paragrafo 10.2.

10.2 In tal caso, il Cliente avrà diritto a recuperare una copia dei propri dati, documenti e/o contenuti attraverso le funzionalità del software sino alla cessazione del contratto. REGOLA 1 conserverà i dati per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di risoluzione del Contratto. Il Cliente potrà richiedere la restituzione di tali dati, documenti e/o contenuti durante questo periodo con modalità di consegna automatizzata da concordare, dietro pagamento di corrispettivi specificamente previsti. Decorso tale termine, REGOLA 1 avrà facoltà di cancellare definitivamente i dati del Cliente.

11 DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare i marchi e/o i segni distintivi di REGOLA 1 ai soli fini dell'esecuzione del presente contratto; ogni utilizzo cesserà immediatamente con la cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo.

11.2 Il Cliente riconosce che REGOLA 1 è e resterà l'unico titolare di tutto il know-how e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che sussistono nei prodotti e/o servizi (incluso, ma non solo, il software) incorporati e/o forniti in relazione ai Servizi e che il presente contratto non costituisce in alcun modo una licenza o una cessione di tali diritti da parte di REGOLA 1. Il Cliente non potrà in alcun modo violare i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di REGOLA 1 relativi e/o connessi ai Servizi, sia effettuando o facendo effettuare il reverse engineering di qualsiasi prodotto e/o servizio in tutto o in parte, sia in altro modo, durante la durata del presente contratto o in qualsiasi momento successivo alla sua risoluzione. Il presente articolo 11.2 resterà in vigore per 10 anni dopo la risoluzione del presente contratto.

11.3 Il Cliente si impegna, anche dopo la cessazione del presente contratto, a non registrare o far registrare marchi, nomi commerciali o altri segni distintivi di REGOLA 1 o che possano essere confusi con essi.

1.4 Nelle ipotesi di cui al punto 5 il Cliente si impegna ed obbligo a vincolare l’End User alle medesime condizioni di cui presente articolo a tutela di REGOLA 1.

12 FORZA MAGGIORE

12.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per la violazione di qualsiasi disposizione del presente contratto o per il ritardo nella sua esecuzione se tale violazione o ritardo è causato da circostanze al di fuori del ragionevole controllo della parte, compresi, ma non solo, la diffusione di malattie infettive con effetti pandemici, atti di governo, scioperi e/o sommosse (di seguito "Forza maggiore").

12.2 La Parte colpita da Forza Maggiore dovrà immediatamente notificare per iscritto all'altra Parte tale circostanza e la sua prevedibile durata. L'adempimento degli obblighi così ostacolati sarà sospeso per tutto il tempo in cui dura l'evento di Forza Maggiore.

12.3 Qualora tali circostanze si protraggano per più di tre mesi, le Parti negozieranno congiuntamente e in buona fede come mitigare gli effetti della forza maggiore sul presente Accordo.

13 GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

13.1 Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo, REGOLA 1 garantisce che i Servizi corrispondono alle specifiche di cui al presente Accordo, con esclusione di qualsiasi responsabilità per l'uso specifico che il Cliente potrà farne.

13.2 REGOLA 1 non garantisce che il software incorporato nei Servizi e/o gli eventuali Aggiornamenti e/o Sviluppi siano compatibili con le specifiche esigenze e/o ambienti di sistema del Cliente. In caso di Aggiornamenti e/o Sviluppi, REGOLA 1 garantisce soltanto che, per quanto a sua conoscenza, gli Aggiornamenti e gli Sviluppi sono esenti da errori che avrebbero potuto essere evitati applicando l'ordinaria diligenza, fermo restando che, in base allo stato attuale dell'arte della programmazione del software, non ci si può ragionevolmente aspettare che qualsiasi software sia esente da ogni e qualsiasi difetto o imperfezione.

13.3 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, REGOLA 1 non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura ed entità, che il Cliente possa subire in relazione ad una non conformità dei Servizi e/o ad eventuali violazioni da parte di REGOLA 1 dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto e/o previsti dalla legge applicabile. 

13.4 REGOLA 1 non sarà in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o dell'impossibilità del Cliente di utilizzare i Servizi per cause imputabili al Cliente stesso, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) l'inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui all'art. 8 delle Condizioni SaaS e/o (ii) il mancato mantenimento da parte del Cliente di un ambiente di sistema compatibile con le specifiche tecniche definite per i Servizi e/o qualsiasi tentativo da parte del Cliente e/o di terzi diversi da REGOLA 1 e, di riparare, modificare o cambiare i Servizi SaaS non autorizzati da REGOLA 1.

13.5 In nessun caso REGOLA 1 potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite, di qualsiasi natura o entità, derivanti dall'uso dei Servizi da parte del Cliente ed in particolare, ma non a titolo limitativo, del software incorporato nei Servizi e/o degli Aggiornamenti e Sviluppi, che saranno effettuati sotto la sola responsabilità del Cliente.

13.6 REGOLA 1, fermi restando i limiti inderogabili di legge applicabili, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno (diretto o indiretto), costo, perdita e/o spesa che il Cliente e/o terzi possano subire in conseguenza di attacchi informatici, attività di hacking e, in generale, accesso abusivo e non autorizzato da parte di terzi all'infrastruttura su cui sono ospitati i Servizi SaaS, al software incorporato nei Servizi e, in generale, ai sistemi informatici del Cliente e/o di REGOLA 1, che possono avere le seguenti conseguenze, ma non a titolo limitativo (i) mancato utilizzo dei Servizi SaaS (ii) perdita di dati di proprietà o comunque a disposizione del Cliente; e/o (iii) danni ai sistemi hardware e/o software e/o all'ambiente di rete del Cliente.

13.7 Salvo il caso di dolo o di colpa grave e/o in caso di morte e ferme restando le limitazioni di responsabilità di REGOLA 1 di cui sopra, la responsabilità di REGOLA 1 non potrà mai superare l'importo del Prezzo pagato dal Cliente ai sensi del presente contratto nell'anno in cui si è verificato l'evento da cui scaturisce la responsabilità di REGOLA 1. In ogni caso, REGOLA 1 non sarà responsabile per qualsiasi perdita di profitto, mancato guadagno o danno indiretto, perdita o danneggiamento di dati, tempi morti, perdita di opportunità commerciali o altri benefici, pagamento di penali, ritardi o altre responsabilità del Cliente verso terzi.

13.8 REGOLA 1 non ha alcun obbligo di verificare la correttezza della documentazione ricevuta dal Cliente e, più in generale, è esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità di REGOLA 1 nel caso in cui il Cliente abbia fornito informazioni errate e/o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 che precede.

13.9 Nessun'altra obbligazione, oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto, viene assunta da REGOLA 1, restando espressamente esclusa ogni responsabilità della stessa nei confronti degli End User per danni diretti o indiretti di qualsiasi tipo e natura comunque connessi o derivanti dal presente Contratto, nonché dall'utilizzo dei Servizi.

13.10 Nelle ipotesi di cui al punto 6 nessuna responsabilità potrà essere fatta valere dal Cliente o dall’End User per eventuali conseguenze subite da quest’ultimo in esecuzione dei Servizi.

14 DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Il presente Accordo costituisce – unitamente alle eventuali Condizioni Generali di Vendita ove applicabili - l'intero accordo tr le parti per quanto riguarda l'oggetto e le questioni qui regolate e sostituisce qualsiasi precedente accordo orale o scritto relativo all'oggetto del presente Contratto.

14.2 Tutte le modifiche e le integrazioni al presente Contratto saranno valide solo se adottate per iscritto e firmate dalle Parti interessate dalla modifica o dall'integrazione in questione; il requisito della forma scritta si applica anche alla rinuncia al requisito della forma scritta.

14.3 Il presente Contratto, compresi i singoli diritti che ne derivano, non può essere ceduto in tutto o in parte senza il previo consenso scritto della Parte o delle Parti ai cui obblighi si riferisce la cessione.

14.4 Il mancato esercizio o applicazione di qualsiasi diritto derivante dal o in relazione al presente Contratto in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo non costituisce o può essere interpretato come una rinuncia a tale diritto e non pregiudica in alcun modo il diritto delle Parti di esercitare tale diritto in seguito, a meno che non sia prescritto o decaduto. Qualsiasi rinuncia dovrà essere espressamente dichiarata per iscritto.

14.5 Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è ritenuta, in tutto o in parte, non valida e/o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità e/o l'applicabilità delle restanti disposizioni del presente Contratto e del Contratto nel suo complesso. La disposizione non valida e/o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile che si avvicini il più possibile al significato della disposizione originale.

14.6 Eventuali termini specifici di servizio indicati nelle Condizioni Generali di Vendita qualora differenti da quanto previsto delle presenti Condizioni SaaS prevarranno su questi ultimi.

15 PRIVACY

15.1 In relazione a tutti i dati personali trattati da REGOLA 1 in esecuzione del presente Contratto, REGOLA 1 sarà responsabile del trattamento in conformità a al contenuto della Sezione 4 del presente Contratto, ad eccezione dei dati del Cliente di cui REGOLA 1 è titolare in conformità alla sezione Trattamento dei dati stessa.

 

ACCORDO EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679
NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Allegato al contratto di acquisto del servizio SAAS di Regola 1
(di seguito “Contratto”)
Concluso tra  il Cliente (come identificato nell’Ordine Cliente)
e
Regola 1 S.r.l. (di seguito “Regola 1” o "Responsabile”), C.F./P.IVA 03435061209 con sede legale in Villa Verrucchio (RN), Via E.Curiel 40,

(entrambe, di seguito, congiuntamente denominate anche le “Parti”)

avente ad oggetto il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito anche “GDPR”).

Premesse

Il presente atto di Nomina (di seguito “Nomina”) disciplina gli obblighi delle Parti in materia di protezione dei dati personali, oggetto di trattamento eseguito da REGOLA 1 per conto del Titolare del trattamento e descritti in dettaglio nel testo del Contratto. Le disposizioni della presente Nomina si applicano a tutte le attività associate al Contratto, nel cui ambito i dipendenti o i collaboratori del Fornitore trattano i dati personali forniti dal Titolare (di seguito i "Dati") per conto dello stesso in qualità di Responsabile del trattamento.

Art. 1 Oggetto, durata e specificazioni dell’atto di nomina del Responsabile

 L'oggetto, la durata e tutte le disposizioni relative al tipo e alle finalità del trattamento dei dati sono quelli indicati e disciplinati dal Contratto e dalla presente Nomina. 

In particolare, il trattamento dei dati includerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Dati:

Tipologie di dati
Dati relativi alle presenze dei dipendenti del Titolare Dati identificati comuni di dipendenti del Titolare Buste paga dei dipendenti del Titolare

 

Art. 2 Ambito di applicazione e responsabilità 

2.1 Il Responsabile si obbliga al trattamento dei Dati oggetto della presente Nomina per conto del Titolare. Tale trattamento deve includere tutte le attività indicate nel Contratto, da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Contratto stesso.

2.2 Il Titolare potrà modificare e/o emendare e/o ridefinire le istruzioni impartite al Responsabile nel presente atto di Nomina dandone comunicazione per iscritto (anche in formato elettronico) al Punto di Contatto indicato dal Responsabile. 

Art. 3 Obblighi del Responsabile del trattamento

3.1 Salvo i casi espressamente consentiti dall'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) del GDPR, il Responsabile tratta i Dati degli Interessati solo nell'ambito delle disposizioni della presente Nomina e delle condizioni impartite dal Titolare in esecuzione del Contratto. Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartitagli costituisca violazione di una legge vigente, dovrà darne immediata informazione scritta al Titolare. Il Responsabile avrà il diritto di sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando il Titolare non confermi o modifichi per iscritto l’anzidetta istruzione.

3.2 Nell'ambito del proprio settore di competenza, il Responsabile si obbliga a predisporre la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le specifiche esigenze di protezione dei Dati. Pertanto, il Responsabile dà atto di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un'adeguata protezione dei Dati forniti dal Titolare, che soddisfino i requisiti dell'articolo 32 GDPR e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il Responsabile si obbliga ad adottare misure tecnico-organizzative che assicurino la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza nel tempo di sistemi e servizi di trattamento. 

Il Titolare conferma di aver verificato la conformità delle misure adottate dal Responsabile ai requisiti previsti dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e si impegna per quanto di sua competenza affinché anche la propria organizzazione adotti le predette misure tecnico-organizzative per garantire un effettivo livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile si riserva il diritto di modificare le misure e le salvaguardie attuate, a condizione che il livello di sicurezza non sia inferiore a quello concordato e accettato dal Titolare e che venga mantenuta nel tempo un adeguata protezione dei Dati, anche attuando una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3.3 Il Responsabile si obbliga a cooperare con il Titolare nell'adempimento delle richieste e dei reclami degli Interessati come specificato nel capitolo III del GDPR, nonché nell'adempimento degli obblighi elencati negli articoli 33-36 GDPR e successive modifiche e integrazioni.

3.4 Il Responsabile garantisce che tutti i propri dipendenti, collaboratori o altri soggetti autorizzati coinvolti nel trattamento dei Dati, effettuino tale trattamento solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e delle istruzioni ricevute. Il Responsabile garantisce inoltre che tutti i propri dipendenti, collaboratori o altri soggetti autorizzati al trattamento dei Dati per conto del Titolare siano strettamente vincolati alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche successivamente all’estinzione del rapporto intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

3.5  Il Responsabile si obbliga ad informare immediatamente il Titolare, qualora venga a conoscenza di violazioni dei Dati personali. Il Responsabile, in coordinamento con il Titolare, si impegna altresì ad attuare tutte le più idonee misure che garantiscano la sicurezza dei Dati e, al contempo, mitighino le potenziali conseguenze negative per gli Interessati.

3.6 Il Responsabile è tenuto all’adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1 GDPR e successive modifiche e integrazioni. 

3.7 Il Responsabile è tenuto a fornire al Titolare una mail di Contatto - assistenza@regola1.it  - cui rivolgersi per qualsiasi questione relativa alla protezione dei Dati che consegua o sia in qualche modo connesso al Contratto o alla presente Nomina. 

3.8 In caso di specifica richiesta del Titolare, compatibilmente con le istruzioni da questo impartite, il Responsabile provvederà alla correzione ovvero alla cancellazione dei Dati oggetto del trattamento, salvo i casi in cui tale richiesta non risulti incompatibile con obblighi di legge o contrattuali.  

3.9 Al termine del trattamento dei Dati, ovvero alla cessazione del Contratto e su istruzione del Titolare, il Responsabile restituirà al Titolare tutti i Dati, i supporti informatici ed eventuali altri materiali che contengano i predetti Dati o informazioni rilevanti sugli stessi, ivi compresi i Dati trattati in formato cartaceo. Nel caso dovessero insorgere Regola 1 aggiuntivi nella consegna o nella cancellazione dei Dati, dovuti a divergenze tra le istruzioni impartite e l’adempimento alle stesse, tali Regola 1 saranno a carico del Titolare.

3.10 Nell’eventualità in cui l'Interessato agisca nei confronti del Titolare per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 GDPR e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile si impegna a sostenere, per quanto possibile, la difesa del Titolare.  

Art. 4 Obblighi del Titolare del trattamento

4.1 Il Titolare è tenuto ad informare immediatamente e in modo completo il Responsabile non appena riscontri errori e/o irregolarità nel trattamento dei Dati effettuati da quest’ultimo.

4.2 Nell’eventualità in cui l'Interessato agisca nei confronti del Responsabile per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 GDPR e successive modifiche e integrazioni, il Titolare si impegna a sostenere, per quanto possibile, la difesa del Responsabile.  

4.3 Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile il Punto di Contatto cui potranno rivolgersi gli Interessati o lo stesso Responsabile a seguito di richiesta pervenuta dagli Interessati, per qualsiasi questione relativa alla protezione dei Dati che consegua o sia in qualsiasi modo connessa ai trattamenti oggetto della presente Nomina e/o al Contratto e in particolare con riferimento ai dati raccolti autonomamente dal Titolare.

Art. 5 Richieste dell’Interessato

Ove l'Interessato intenda esercitare i propri diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei Dati e ne faccia richiesta a REGOLA 1, quest’ultimo dovrà immediatamente inoltrare la richiesta dell'Interessato al Titolare. Le Parti si obbligano a supportare e collaborare in buona fede tra loro, per quanto possibile, nel fornire adeguata risposta alle richieste degli Interessati, anche in base alle istruzioni fornite e concordate con il Titolare e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, salve particolari richieste che impongano un termine maggiore, previa comunicazione all’Interessato.

Art. 6 Opzioni per la documentazione relativa all’attività di trattamento 

6.1 Il Responsabile documenterà la propria attività ai fini probatori, così da poter fornire dimostrazione della conformità del trattamento dei Dati alle istruzioni e agli obblighi concordati con il Titolare in esecuzione della presente Nomina e delle obbligazioni di cui al Contratto. 

6.2 Qualora si rendessero necessarie ispezioni da parte del Titolare o di un auditor o altro soggetto da questi incaricato, le stesse dovranno essere effettuate durante l’orario di lavoro senza interferire con le attività del Responsabile. Tali ispezioni potranno avvenire solo con congruo preavviso e/o alla sottoscrizione di un ulteriore accordo di riservatezza inerente ai Dati di altri Utenti Finali e delle misure tecnico-organizzative adottate dal Responsabile.

6.3 Nel caso in cui si verifichino ispezioni o controlli da parte delle competenti autorità di controllo, presso il Titolare ovvero presso il Responsabile, le Parti saranno tenute alla massima collaborazione, onde poter assicurare un’efficace risposta come pure la dimostrazione della conformità di tutte le attività inerenti al trattamento dei Dati svolte. 

Art. 7 Sub-responsabili 

7.1 Il Responsabile potrà avvalersi di Sub-responsabili del trattamento dei Dati. 

7.2 Il rapporto giuridico instaurato tra il Responsabile e i propri Sub-responsabili, seppur totalmente distinto da quello intercorrente tra il Titolare e il Responsabile, dovrà obbligatoriamente rispettare il contenuto della presente Nomina e delle obbligazioni previste Contratto. Pertanto, il Responsabile si impegna affinché nell’accordo concluso con i Sub-responsabili non vi siano disposizioni che si pongano o possano astrattamente porsi in contrasto con quelle contenute nei predetti documenti. In ogni caso, il Responsabile si impegna a concludere con i Sub-responsabili un accordo che garantisca un livello adeguato di protezione e di sicurezza dei Dati. 

7.3 Il Responsabile è comunque tenuto a garantire che i propri obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dal Contratto, nonché dal presente atto di Nomina, siano validi e vincolanti anche per i Sub-responsabili.

Art. 8 Ulteriori obblighi di informazione 

Nell’eventualità in cui i Dati trattati dalle Parti siano oggetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (quali ad esempio il sequestro o la confisca), ovvero in procedure fallimentari o concorsuali, ovvero subiscano conseguenze che possano comprometterne la sicurezza, le Parti si obbligano reciprocamente a darsene immediata comunicazione scritta.

Art. 9 Obbligatorietà della forma scritta 

9.1 Qualsiasi modifica della presente Nomina e/o di uno dei suoi componenti sarà valida e vincolante solo se risultante da atto scritto o da comunicazione effettuata in forma scritta, anche in formato elettronico.

9.2 1 In caso di contrasto, le disposizioni contenute nel presente atto di Nomina prevalgono sulle norme del Contratto. Qualora singole disposizioni del presente atto di nomina risultino invalide o inapplicabili, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni ivi contenute rimangono impregiudicate.

Art. 10 Durata

La durata della presente Nomina coincide con quella prevista dal Contratto, salvo il caso in cui le disposizioni del presente documento non comportino ulteriori obblighi (anche di legge) che esigano il prolungamento dell'attività.

Art. 11 Responsabilità e risarcimento del danno 

Il Titolare e il Responsabile sono responsabili nei confronti dell'Interessato ai sensi dell'articolo 82 GDPR e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 12 Legge applicabile e controversie

La presente Nomina è regolata dalla legge italiana, con esclusione delle norme di conflitto tra leggi. Per qualsivoglia controversia derivante dall’esecuzione o dall’interpretazione della presente Nomina, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 13 Contratto negoziato

In ossequio agli artt. 1341-1342 cod. civ., le Parti si danno atto che il presente atto di nomina è stato negoziato tra le Parti nella sua interezza.